In attesa della prossima uscita dei Decreti Applicativi del p. 5 dell’art. 73, del D.lgs 81/08 e s.m.i., art. 73 (Informazione, formazione e addestramento) l’impresa ha comunque gli obblighi specificati al p. 4 del medesimo articolo di legge:
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4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Le Scuole Edili del sistema Formedil sono formalmente riconosciuti quali soggetti certificatori della formazione.
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